REGOLAMENTO PRESTITI
(approvato nella seduta dell’Assemblea Ordinaria del 22.04.2015
e modificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 Dicembre 2021 – in vigore dal 1° Aprile 2022)
Articolo 1
Il credito ai Soci della Cassa Mutua viene concesso mediante prestiti estinguibili in unica soluzione o con rate mensili, costanti e consecutive.
Articolo 2
I prestiti “ORDINARI”, “SPECIALI” e “PRIMA O NUOVA SISTEMAZIONE”,, vengono deliberati dal Consiglio d’Amministrazione della Cassa Mutua, previo accertamento dell’eventuale eventuale situazione debitoria del richiedente nei confronti della Cassa Mutua nonché all’esito favorevole dell’istruttoria tecnica.
I prestiti “NEW SPRINT” sono concessi di norma entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza del socio, previo accertamento dell’eventuale della situazione debitoria del richiedente nei confronti della Cassa Mutua nonché all’esito favorevole dell’istruttoria tecnica; la concessione del prestito sarà ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
L’importo delle rate ed il numero delle stesse, relative agli importi che si concedono in prestito, sono riportati nell’allegato riepilogo dei piani di Ammortamento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Non sono consentiti pagamenti di più rate in unica soluzione, a meno che non si voglia estinguere l’intero debito in ossequio a quanto disposto dal successivo art. 11.
Articolo 3
I prestiti possono essere concessi solo ai Soci che non abbiano in corso provvedimenti di collocamento a riposo, aspettativa senza assegni, sospensioni dall’impiego e che abbiano sempre adempiuto puntualmente agli impegni assunti nei confronti della Cassa Mutua.
Articolo 4
Ciascun Socio può avere in corso di ammortamento un solo prestito.
Articolo 5
Il Socio può ottenere dalla Cassa Mutua prestiti per gli importi sottoelencati elencati e previsti dal Piano di
Ammortamento allegato, a condizione che l’anzianità d’iscrizione maturata sia conforme a quella di
seguito indicata.
A) ORDINARI:
codice “P”
- 1) dopo il 1° anno da € 5.000,00 a € 8.000,00;
- 2) dopo il 2° anno da€ 8.000,00 a€ 15.000,00;
- 3) dopo il 3° anno fino ad € 19.000,00.
Sull’importo lordo dei prestiti “Ordinari”, si applica il tasso di interesse nominale annuo del 3,00%.
B) SPECIALI:
codice “R”
codice “R” dopo il 3° anno d’iscrizione, per l’acquisto o costruzione della prima o seconda casa e/o relative pertinenze, per l’estinzione del mutuo ipotecario o per il riscatto
della stessa, ovvero per donazione ricevuta con oneri a carico del beneficiario; per il restauro od interventi necessari alla abitazione ovvero per lavori condominiali, acquisto di terreno agricolo o edificabile, per il matrimonio del socio o del figlio del socio, per cure odontoiatriche di particolare rilevanza del socio o dei familiari conviventi, per l’acquisto di arredi e/o elettrodomestici per l’abitazione di proprietà ovvero in locazione, per l’acquisto di mezzi di trasporto ecologici, per nascita figlio o affidamento preadottivo ovvero per adozioni multiple, per traslochi e/o trasferimenti, per ingiunzioni di pagamento e vertenze del socio o dei familiari conviventi, per calamità naturali, per malattia del socio o dei familiari conviventi, per acquisto di macchine speciali per portatori di handicap e per protesi di elevato costo, per iscrizioni a corsi universitari o post-universitari del socio o dei familiari conviventi, per decesso di familiari, per acquisto e/o installazioni e fornitura di impianti di riscaldamento o di climatizzatori e/o di pannelli solari o similari, per sfratto esecutivo, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione per casi eccezionali non catalogabili in quelli elencati, può essere concesso un prestito da€ 20.000,00 fino ad € 32.500,00;
codice “T”
dopo il 3° anno d’iscrizione, per la costruzione, l’acquisto, l’estinzione del mutuo ipotecario, il riscatto o in seguito a donazione con oneri a carico del beneficiario, della prima casa o della seconda casa di proprietà e/o relative pertinenze può essere concesso un prestito da € 35.000,00 fino ad € 50.000,00.
Sull’importo lordo dei prestiti “Speciali”, si applica il tasso di interesse nominale annuo del 3,25%.
C) NEW SPRINT:
codice “W”
Concesso ai Soci con almeno un mese di iscrizione, per particolari esigenze dello stesso Socio e/o della sua famiglia, per importi da € 1.000,00 a € 4.000,00 da restituire in 12, 24 o 30 rate mensili consecutive:
- 1) mediante trattenuta sullo stipendio con le tempistiche di lavorazione ordinaria;
- 2) 2) mediante disposizione permanente di addebito in conto corrente bancario (SEPA Direct Debit – SDD) con le tempistiche di cui all’art. 2
Sull’importo lordo dei prestiti “New Sprint”, si applica il tasso di interesse nominale annuo del 1,5%.
D) PRIMA O NUOVA SISTEMAZIONE: codice “NS”
Concesso ai Soci assegnati alla prima sede di lavoro ed a quelle successive per effetto di trasferimenti d’autorità o a domanda, ai fini del sostegno alla sistemazione nel nuovo luogo di lavoro, per importi da € 2.500,00 e multipli fino ad € 10.000,00.
Il prestito potrà essere concesso ai Soci con almeno 1 mese di iscrizione alla Cassa Mutua e che abbiano versato almeno 1 quota CIA, per richieste pervenute alla Cassa Mutua entro 1 anno dal verificarsi dall’evento dell’assegnazione del socio alla nuova sede di lavoro.
Sull’importo lordo dei prestiti “Prima o Nuova Sistemazione”, si applica il tasso di interesse nominale annuo del 2%.
Articolo 6
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del presente Regolamento, tutti i prestiti sono rinegoziabili, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 11.
Articolo 7
All’atto dell’erogazione dei prestiti di cui all’art. 5, viene corrisposto l’importo richiesto, tramite bonifico bancario, al netto degli importi destinati al “Fondo Rischi” e al “Contributo Istruttoria Pratica”, che incideranno il primo per lo 0,25% e il secondo per l’ 1,75% sull’importo nominale, indicati rispettivamente nella colonna 3 e 4 della tabella riepilogativa allegata al presente Regolamento. Per il buon fine del bonifico, il Socio ha l’obbligo di presentare, unitamente all’istanza di prestito ed agli allegati di rito, idonea documentazione bancaria attestante, inequivocabilmente, l’intero IBAN e se il Socio sia intestatario o cointestatario del conto medesimo.
L’importo accantonato al “Fondo Rischi” rientra nelle previsioni dell’art. 3, punto secondo, dello Statuto per il reintegro di eventuali crediti non recuperati. Tale “Fondo Rischi” rimane comunque accantonato, anche nei casi di cui al successivo articolo 13.
La rata mensile di restituzione del prestito è calcolata con il metodo del piano di ammortamento alla francese a rata costante, arrotondata per eccesso all’unità di euro.
Articolo 8
I prestiti sono concessi previa compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione di specifica domanda ed allegati, su modulo prestampato reperibile, oltre che presso la sede dell’Ente, anche sul sito internet dello stesso, nonché presso i Fiduciari. L’istanza, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all’Ente preferibilmente tramite il Fiduciario competente, ove designato
Articolo 9
I prestiti devono essere restituiti in rate mensili consecutive, costituite da quota capitale residuo e quota interessi, con scadenza entro l’ultimo giorno del mese, con trattenuta sullo stipendio, salvo quanto previsto all’art. 5 lett. C punto2 (prestiti New Sprint).
Per giustificati motivi, il Consiglio di Amministrazione esaminerà anche eventuali richieste di pagamento tramite disposizione permanente di addebito in conto corrente bancario (SEPA Direct Debit – SDD), riservandosi la possibilità di acquisire documentazione integrativa che attesti la fattiva disponibilità economica del medesimo ad onorare il debito contratto (es.: ultima denuncia dei redditi dell’intero nucleo familiare; mod. ISEE; ecc.).
Pertanto, le domande di prestito per le quali sia stato richiesto l’addebito in conto corrente bancario (SDD), potranno non essere definite alla prima convocazione utile del Consiglio di Amministrazione, tranne i casi in cui la predetta documentazione integrativa sia stata già prodotta all’atto della domanda.
In ogni caso, gli oneri di incasso delle rate mensili restano a carico del Socio.
Articolo 10
La durata della rateizzazione del prestito non può superare il periodo mancante al collocamento a riposo del Socio.
In caso di cessazione del rapporto del Socio con la Cassa Mutua (per collocamento a riposo per limiti di età, cessazione dal servizio a seguito d’invalidità permanente ovvero per ogni altra causa), il recupero del debito, pari alla quota capitale residua del prestito al netto degli interessi successivi, viene effettuato tramite compensazione, totale o parziale, del conto individuale di anzianità e degli eventuali premi annuali maturati dal Socio. Qualora questi non siano sufficienti, il Socio dovrà estinguere il residuo debito in un’unica soluzione entro novanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Ente.
In caso di cessazione anticipata dal servizio per collocamento a riposo a domanda, il Socio non può ottenere il Premio di Anzianità se non ha sanato l’eventuale residuo debito nei tempi stabiliti dall’art. 26 del vigente Statuto.
Qualora il Socio non adempia al pagamento delle rate nei termini di scadenza previsti dall’art. 9, lo stesso può essere dichiarato moroso dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto e del vigente Regolamento sullo stato di morosità.
Articolo 11
Al Socio in regola con la restituzione delle rate del prestito in corso di ammortamento, potrà essere concesso un nuovo prestito che assorba il precedente a condizione che abbia restituito almeno l’80% delle rate del prestito in corso.
Nel caso di motivate esigenze del Socio, potrà essergli concesso un nuovo prestito anche prima della restituzione dell’80% del precedente: in tal caso, all’importo del nuovo prestito, si applicherà una decurtazione pari all’1% del debito residuo a titolo di “contributo istruttoria rinegoziazione anticipata”, oltre agli importi destinati al “fondo rischi”, al “contributo istruttoria pratica” e all’estinzione del precedente prestito. Nel caso in cui il Socio avanzi istanza di nuovo prestito, con assorbimento di uno già in corso, ove il metodo di pagamento delle rate mensili scelto fosse la disposizione permanente in conto corrente bancario (SDD), vige quanto previsto dall’art. 9 per tale tipologia di addebito.
Ciascun Socio potrà estinguere anticipatamente il proprio debito, dopo aver versato almeno l’80% dell’importo delle rate previste dal piano di ammortamento originario. L’estinzione potrà avvenire, previa istanza su apposito modulo predisposto dall’Ente che dovrà essere presentata almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza dell’estinzione. L’importo residuo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione secondo modalità concordate con l’Ente.
Nel caso di motivate esigenze del Socio, si potrà estinguere il proprio debito anche prima del versamento dell’80% dell’importo delle rate previste dal piano di ammortamento originario: in tal caso, in sede di conteggio estintivo, si applicherà una maggiorazione del 2,00% sull’importo del capitale residuo da restituire, imputabile a “contributo istruttoria estinzione anticipata”.
Articolo 12
Nel caso in cui la disponibilità di cassa non consentisse il soddisfacimento di tutte le richieste di prestito pervenute, ai fini della concessione si terrà nell’ordine e prioritariamente conto dei seguenti criteri:
1) non avere usufruito di precedenti prestiti;
2) non avere prestiti in corso;
3) anzianità di iscrizione;
4) ordine cronologico di arrivo presso l’Ente.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare particolari casi rappresentati dai propri organi e dai Fiduciari.
Articolo 13
Nel caso in cui si verifichi il decesso del Socio prima dell’estinzione di un eventuale debito, per tutte le tipologie di prestito, il residuo debito verrà imputato al Fondo Rischi nella misura pari ad 1/3. La differenza verrà scomputata da quanto spettante a titolo di liquidazione ed indennità di decesso agli eredi.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di valutare l’opportunità d’imputare al Fondo Rischi una maggiore percentuale sull’ammontare del residuo debito spettante normalmente agli eredi qualora questi versino in precarie situazioni economiche.
Articolo 14
Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere ad eventuali concessioni di prestiti per casi urgenti comunque documentati, prescindendo dai vincoli del presente Regolamento, conformemente alle disponibilità mensili.
Articolo 15
Tutte le clausole di cui al presente Regolamento saranno automaticamente aggiornate e rese note mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e potranno essere integrate e/o modificate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento e dallo Statuto, si fa riferimento al codice civile e alle norme di legge applicabili.
Articolo 17
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, 15 dicembre 2021
Fto
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Stefani