REGOLAMENTO MOROSITA'

(approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12.12.2018 – in vigore dal 12 dicembre 2018)

Articolo 1

Lo stato di morosità e la successiva eventuale espulsione del socio sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Articolo 2

Trascorsi novanta giorni dal mancato versamento delle rate del prestito secondo le scadenze concordate e/o delle quote sociali mensili da parte del socio, l’Ente intraprende la procedura per la dichiarazione dello stato di morosità.
A tal fine la Cassa Mutua procede alla contestazione dell’inadempimento mediante l’invio al socio moroso di appositi solleciti di pagamento. Nell’ipotesi di omesso versamento delle somme dovute secondo le modalità ed i
termini indicati in tali comunicazioni o di mancata sottoscrizione di un eventuale piano di rientro, nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dal primo sollecito di pagamento, la situazione debitoria del socio verrà esaminata dal Consiglio di Amministrazione che potrà pronunciare lo stato di morosità e successivamente, nel permanere di questa, l’espulsione del socio ai sensi
dell’art. 9 dello Statuto.
L’espulsione, unitamente al conteggio finale di liquidazione, è comunicata al socio il quale, entro 15 giorni, potrà appellarsi al Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 9 del vigente Statuto.

Articolo 3

Il Collegio dei Probiviri, esaminato il ricorso, esprime il proprio parere inviandolo al Consiglio di Amministrazione che conferma o revoca il provvedimento di espulsione.

Articolo 4

A seguito della morosità del socio, l’Ente potrà affidare la pratica al Legale che curerà la procedura di recupero giudiziale del credito vantato sul quale sarà applicato un interesse moratorio del 10% annuo a scalare, calcolato dal 1°
giorno del mese successivo a quello di sospensione dei pagamenti. Qualora l’interesse moratorio applicato dovesse superare quello massimo previsto da sopravvenute disposizioni normative, il saggio d’interesse verrà ridotto automaticamente al limite previsto in tali disposizioni.

Articolo 5

Tutte le clausole di cui al presente Regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, saranno automaticamente aggiornate e rese note mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente e potranno essere integrate e/o modificate, ai sensi del vigente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione in ragione di sopravvenute esigenze dei soci e/o dell’organo di gestione.

Articolo 6

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Regolamento, in relazione al suo oggetto, si osserveranno le relative norme del Codice Civile direttamente o compatibilmente applicabili.

Articolo 7

Per ogni controversia riguardante l’oggetto del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La Presidente
Dott.ssa Alessandra Stefani