REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTO INDIVIDUALE ANZIANITA' E DEL PREMIO DI ANZIANITA’

– Punto 1) e 2) dell’art. 8 dello Statuto (Diritti del Socio) –
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/01/2019)

Articolo 1

1. Al socio che abbia regolarmente versato, nei modi e tempi stabiliti dall’Ente, il contributo C.I.A.
mensile anticipato di cui all’art. 2 dello Statuto e che cessi dalla qualità di socio per:

  • collocamento a riposo a qualsiasi titolo;
  • dimissioni dall’impiego pubblico;
  • licenziamento;
  • decesso;

    sono corrisposti a richiesta dell’interessato o dei suoi legittimi eredi:
  • il totale dei contributi mensili anticipati versati;
  • le quote maturate del premio di anzianità, di cui all’art. 26 dello Statuto, unicamente quando il periodo ininterrotto di iscrizione alla mutua non sia stato inferiore ai 36 mesi;
  • le quote maturate fino al 29 aprile 2010 previste dall’art. 27 – comma 2 – dello Statuto in vigore fino a detta data.

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 dello Statuto e nei casi individuati dal CdA per quanto stabilito dall’art. 9, non competono le quote del premio di anzianità e non saranno imborsate in tutto o in parte le quote cia al Socio che perda la qualità di Socio della Cassa Mutua per:

  • dimissioni volontarie dalla Cassa Mutua, permanendo nella qualità di pubblico dipendente tale da poter essere compatibile, a termini di Statuto, con la conservazione della qualità di Socio;
  • espulsione dalla Cassa Mutua.
Articolo 2

La corresponsione di cui all’art. 1 è effettuata decurtando dagli importi spettanti al Socio l’eventuale residuo debito non ancora estinto, così come previsto dall’art. 27 dello Statuto.
In caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo per limiti di età, ovvero per cessazione dal servizio a seguito d’invalidità permanente contratta per qualsiasi causa, il recupero dell’eventuale residuo debito viene effettuato sul Conto Individuale di Anzianità e sui premi annuali maturati dal Socio. Qualora questi non siano sufficienti, il Socio si impegna ad estinguere il residuo debito in un’unica soluzione entro
novanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Ente. In caso di cessazione anticipata dal servizio per collocamento a riposo a domanda, perde il diritto alla corresponsione del “Premio di Anzianità” il Socio che, avendo in corso di ammortamento un prestito, non
estingua entro 180 giorni dalle dimissioni dall’impiego il residuo debito dovuto alla “Mutua”, fermo restando la valutazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave e comprovato stato di necessità

Articolo 3

E’ previsto uno specifico modulo prestampato di domanda fornito dalla Cassa Mutua per la richiesta di
liquidazione di cui all’art. 1. Tale istanza dovrà pervenire all’Ente, preferibilmente tramite il Fiduciario
competente ove designato, entro 12 mesi dalla data di maturazione del diritto.
In caso di decesso del socio, l’Ente terrà in considerazione quanto previsto dall’art 24 dello Statuto

Articolo 4

Tutte le condizioni previste dal presente Regolamento saranno automaticamente aggiornate e rese note
mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, nel pieno rispetto delle disposizioni di
Legge.

Articolo 5

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Regolamento, in relazione al suo oggetto, si
osserveranno le relative norme del Codice Civile direttamente e compatibilmente applicabili.

Articolo 6

Per ogni controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.


La Presidente
Dott.ssa Alessandra Stefani